Pareri

L’iscrizione della causa a ruolo

Le S.U., con la sentenza n. 10864/11, hanno posto l’attenzione sul momento dell’iscrizione della causa a ruolo ovvero, l’atto che segna il passaggio da una situazione di litispendenza alla nascita vera e propria di un processo, con cui la controversia viene incardinata sul ruolo generale degli affari contenziosi civili.
L’art. 165 c.p.c. statuisce che, l’attore entro dieci giorni dalla notificazione della citazione … deve costituirsi in giudizio … depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo … se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.
La fattispecie, di cui si è occupata la Cassazione, è quella della notificazione a più parti convenute o destinatarie dell’impugnazione. Sul punto, ha stabilito che il termine di dieci giorni, entro il quale l’attore deve costituirsi, con l’iscrizione della causa a ruolo decorrerà sempre dalla prima notificazione anziché dall’ultima, come enunciato dal legislatore nell’art. 165 c.p.c.
In merito a ciò possiamo dire che vi sono due orientamenti (ordinanza n. 6514 del 22 marzo 2011):

– quello definito “liberale”, seguito dalla Cassazione fino al 1997, secondo cui il termine dei dieci giorni decorreva dall’ultima notifica;

– quello definito “restrittivo”, seguito dal 1997 in poi, secondo cui il termine per la costituzione dell’attore decorre dalla prima delle notificazioni dell’atto di citazione.

Con la sentenza sopraccitata, le S.U. hanno quindi aderito all’orientamento c.d. “restrittivo”.

Quindi, in caso di più convenuti il termine di dieci giorni, ai sensi dell’art. 165 c.p.c., entro il quale l’attore deve costituirsi con l’iscrizione della causa a ruolo, va computato dalla prima notifica e non dall’ultima, in quanto il convenuto ha diritto di conoscere, prima possibile, se l’attore si sia costituito o meno, al fine di stabilire le strategie difensive, sul presupposto che, la mancata tempestiva costituzione dell’attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all’esercizio dell’azione.

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